Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è una procedura di versamento spontaneo del contribuente attraverso la quale possono essere regolarizzate situazioni di mancato, parziale o ritardato pagamento dell’imposta dovuta. Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, sia persone fisiche che persone giuridiche. Per poterne usufruire è necessario che: la violazione non sia già stata contestata e notificata, tramite avviso di accertamento, a chi l’ha commessa, oppure non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche e non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.

In cosa consiste la regolazione ed entro quando può essere eseguita

Gli errori, le omissioni, i ritardi e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta,
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito,
  • della sanzione in misura ridotta.

La disciplina del ravvedimento operoso attualmente vigente è quella che risulta dal seguente schema:

 

Sanzioni per ravvedimento operoso

FATTISPECIE

MODALITA' RAVVEDIMENTO

SANZIONI

INTERESSI

Omesso/parziale versamento (Ravv. Sprint)

Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo dovuto

0,1% per ogni giorno fino al quindicesimo

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Omesso/parziale versamento (Ravv. Breve)

Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto

1/10 del 15% = 1,50%

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Omesso/parziale versamento (Ravv. Intermedio)

versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto

1/9 del 15%= 1,67%

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Omesso versamento (Ravv. Ordinario)

versamento oltre 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto ma entro l'anno

1/8 del 30%=3,75%

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Omesso versamento (Ravv. Ultrannuale)

versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva ma entro 2 anni

1/7 del 30%=4,28%

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Omesso versamento (Ravv. Lungo)

versamento oltre i 2 anni dal termine di presentazione della dichiarazione e fino a 5 anni

1/6 del 30%= 5,00%

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

tassi di interesse legale

dal al tasso atto  
01/01/2015 31/12/2015 0,50% Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016 31/12/2016 0,20% Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017 31/12/2017 0,10% Dm Economia 07/12/2016
01/01/2018 31/12/2018 0,30% Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019 31/12/2019 0,80% Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020   0,05% Dm Economia 12/12/2019

Come effettuare il versamento

Per il versamento occorre utilizzare il modello F24 indicandovi:

• il codice relativo al tributo che si va a regolarizzare (cod. 3918 per l’IMU; cod. 3961 per la TASI)

• il codice dell’ente: per il Comune di Val di Zoldo  è M374

• una “X” sulla casella “ravvedimento”

• una “X” sulla casella “acconto” oppure “saldo” a seconda di quale rata si intende regolarizzare

• il numero di immobili a cui si riferisce il ravvedimento operoso

• l’anno a cui si riferisce il versamento che si intende regolarizzare

• l’importo totale da versare, comprensivo di sanzioni (calcolate come esposto nella tabella sopra riportata) e interessi (calcolati, secondo il tasso legale annuo vigente, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito).

Comunicare all'ufficio tributi il pagamento effettuato.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento contattare l'ufficio tributi

sede di Forno tel. 0437/796016

sede di Fusine tel. 0437789177 interno 2

mail: valdizoldo@clz.bl.it