Macellazione di ovicaprini a domicilio per consumo familiare
Ordinanza n. 3/2021
Avviso ai cittadini interessati
Si avvisa che è stata emanata specifica Ordinanza in riferimento all'attività di:
OGGETTO |
MACELLAZIONE OVICAPRINI A DOMICILIO PER USO FAMILIARE CON NORME ANTI COVID-19 |
Il Sindaco
Visto il Regolamento sulla vigilanza delle carni R.D. 3298/1928;
Visto il Reg. CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare;
Visto il Reg. CE 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante la macellazione;
Sentito il parere del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati dell'Azienda U.L.S.S. n.1 Dolomiti
AUTORIZZA
· la macellazione degli ovicaprini, destinati al consumo familiare privato può essere eseguita a domicilio fino a revoca della presente o diversa indicazione;
· gli interessati devono avvisare almeno 72 ore lavorative prima il Servizio Veterinario della Azienda ULSS che provvederà all’ispezione sanitaria tramite il veterinario incaricato;
· il Servizio è assicurato tutti i giorni, esclusi i festivi ed il sabato pomeriggio, previo orario concordato con l'interessato (uffici di Belluno tel. 0437/943941, uffici di Feltre tel. 0439/883063 – 883064;
· la tariffa per l'attestazione sanitaria degli ovicaprini macellati è fissata dal Tariffario Unico Regionale (DGR 2714 del 29/12/2014 e s.m.i. DGR 1251 del 28/09/2015: € 15,00 per il primo capo sottoposto a visita sanitaria e € 8,00 per ognuno dei capi successivi + € 20,00 per spese di trasferta;
· il pagamento delle tariffe potrà essere effettuato presso gli uffici cassa dell'Ospedale di Belluno e dell'Ospedale di Feltre o bonifico bancario intestato all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti o con le modalità stabilite dal Servizio Economico Finanziario, che emetterà fattura;
· è consentita la macellazione fino al massimo di 10 ovicaprini/anno per nucleo familiare;
· la macellazioni di animali di altra specie deve essere effettuata soltanto presso i macelli riconosciuti, salvo le previste deroghe;
· le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni, debbono essere preventivamente lavati, disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igieniche e sanitarie;
· il personale addetto alla macellazione deve adottare la buone pratiche di lavorazione e rispettare, per quanto possibile, le fondamentali norme igieniche;
· i sottoprodotti di origine animale derivanti dalla macellazione domiciliare dovranno essere gestiti conformemente alla normativa vigente
E' VIETATA
· la macellazione degli ovicaprini nelle ore notturne e nei giorni festivi;
· la iugulazione degli animali se non sono stati preventivamente storditi con la pistola a proietto captivo, di cui tutti i macellatori devono essere provvisti, nel rispetto della norma relativa al benessere animale;
· la macellazione degli ovicaprini per conto terzi al di fuori dei macelli riconosciuti;
· la commercializzazione, la cessione o qualunque utilizzo pubblico delle carni degli ovicaprini macellati per uso privato o dei loro prodotti derivati;
· in via assoluta, la lavorazione delle carni prima che sia stata accertata dal Sanitario la loro commestibilità.
La macellazione senza la preventiva autorizzazione, qualora il fatto non costituisca più grave reato, comporta violazione dell'art. 13 del Regolamento per la vigilanza igienicosanitaria delle carni approvato con R.D. 20/12/1928, n. 3298, sanzionato con l'art. 62 del citato Regio Decreto (il quale rimanda all'art. 358 del T.U.L.S.S. n. 1205/1934, così come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 196/1999) con la sanzione amministrativa da 1.549,00 € a 9.296,00 €.
Pertanto, qualsiasi ovicaprino macellato senza la preventiva autorizzazione dovrà essere immediatamente sequestrato ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 327/1980 ai fini della confisca e distrutto con spese a carico del detentore, con le modalità previste da Reg. (CE) 1069/09.
Si procederà a termini di legge contro coloro che eseguiranno macellazioni non autorizzate o non sottoporranno a visita sanitaria le carni degli ovicaprini macellati.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).
Ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241 si avverte che il responsabile del procedimento del presente atto è il Responsabile dell'Area Amministrativa MAIER Alina.
NORME ANTI COVID-19
Vista la nota della Regione Veneto pro. n. 458392 del 28/10/2020
· in presenza di febbre (oltre i 37,5°C) o altri sintomi influenzali vi è l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità sanitaria;
· non possono partecipare alle operazioni di macellazione e lavorazione delle carni persone che negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o che provengono da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
· il locale in cui si svolge la lavorazione delle carni deve essere frequentemente areato, evitando per quanto possibile la formazione di vapore e di condensa;
· devono essere adottate precauzioni igieniche rendendo disponibili alle persone presenti idonei mezzi detergenti per le mani e raccomandano loro la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone;
· qualora l'attività imponga un distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative si raccomanda, oltre all'uso delle mascherine, anche quello di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle Autorità Scientifiche e Sanitarie.
I veterinari che effettuano le attività ispettive e amministrative al domicilio presso cui avviene la macellazione devono essere dotati di adeguati dispositivi di protezione, che vanno sostituiti dopo aver concluso le operazioni presso ogni famiglia; la visita sanitaria delle carni e dei visceri e il prelievo di campioni per le analisi di laboratorio devono essere effettuate all'aperto, al riparo da agenti atmosferici, utilizzando dispositivi di protezione delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente il distanziamento di almeno un metro.
Il Sindaco