Coronavirus - Limitazioni negli spostamenti e alle attività: disposizioni e FAQ
Avviso alla cittadinanza.
Schema di sintesi sulle principali disposizioni.
Si riportano di seguito le principali limitazione in vigore per il periodo Natale - Epifania 2020/2021
Giorni dal 19 al 23 dicembre
Limitazioni regionali (in aggiunta a quelle della zona gialla prevista dal Dpcm 3.12.2020):
Divieto uscita dal comune dalle ore 14 alle 22 di ogni giorno (dalle 22 alle 5 divieto statale)
Deroghe:
- comprovate esigenze lavorative
- studio
- motivi di salute
- situazioni di necessita'
- svolgere attivita' non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di abitazione
- servizi alla persona (lavanderia, parrucchiere, estetista, ecc);
- accompagnamento e riconduzione a casa di minori;
- matrimoni e funerali;
- raggiungimento e rientro da aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, stazioni corriere;
- spostamento verso seconda casa (albergo, ecc.) turistica
Giorni 24, 25, 26, 27,31 dicembre 2020; 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021
Si applica il regime della zona rossa (art. 3 dpcm 3.12.2020):
- vietato spostamento anche dentro il comune, salvo che:
- per lavoro
- necessità
- salute
- didattica in presenza
- rientro presso l’abitazione
- raggiungimento seconde case in Regione (solo quelle in comune nei giorni 25 e 26 e 1° gennaio)
- chiusi i negozi di qualsiasi dimensione per commercio al dettaglio, salvo che:
- generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 23 dpcm 3.12.2020
- edicole
- tabaccherie
- farmacie
- chiusi i mercati all’aperto salvo che:
- vendita generi alimentari
- vendita prodotti agricoli e florovivaistici
- chiusi ristoranti, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, ecc. salvo che:
- domicilio senza limite orario
- asporto dalle 5 alle 22
- bar e ristoranti aree servizio autostradale, autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti
- sport di allenamento e gara, salvo:
- asttività motoria in prossimità dell’abitazione
- attività sportiva all’aperto e in forma individuale
- chiusi servizi alla persona, tranne quelle dell’allegato 24
Giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2020
Si applica il regime della zona arancione (art. 2 dpcm 3.12.2020)
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal comune di abitazione, salvo che:
- per lavoro
- necessità
- salute
- didattica in presenza
- rientrare all’abitazione
- nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, dai quali si può uscire per una distanza non superiore a 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia
- chiusura ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie, ecc., salvo:
- mense e catering continuativo su base contrattuale
- ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto
- fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto
- bar e ristoranti delle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti
TUTTI I GIORNI DAL 24 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021 (GIORNI “ROSSI” E “ARANCIONI”) (art. 1, dl. 172/20)
Consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Nella sezione sottostante è disponibile il documento con le informazioni sopra riportate, con l'aggiunta delle note esplicative per l'approfondimento dei casi.
FAQ aggiornate dal sito del Governo:
1) Durante le feste sarà consentito andare a trovare amici o parenti?
La risposta a questa domanda varia in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento.
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza.
Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in vigore prevedono che: nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono; nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune: conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono; sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.
2) In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021? C'è un regime speciale nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio?
Le regole speciali in precedenza previste per le giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio sono state assorbite, e quindi venute meno, dalla disciplina unica per i giorni prefestivi e festivi del periodo natalizio introdotta dal cosiddetto "decreto Natale" (decreto-legge 18 dicembre 2020, n 172). Conseguentemente, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.
3) In base alle disposizioni in vigore, è consentito recarsi in un altro comune o in un’altra regione per turismo?
Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione non sono consentiti fino al 6 gennaio 2021 compreso.
Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all'interno della stessa Regione, ma ci sono due eccezioni, valide solo nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, nei quali sono consentiti gli spostamenti per turismo: all'interno dello stesso Comune; dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai confini del Comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.
Per ulteriori quesiti e per aggiornamenti:
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#FAQ2