CORONAVIRUS - RESTRIZIONI PER GLI SPOSTAMENTI
RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI SULLE LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DELLA POPOLAZIONE
DISPOSIZIONI URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID19
SI PORTA A CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI STABILITE IN MERITO AGLI SPOSTAMENTI CONSENTITI TRAMITE I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:
- Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 33 del 20 marzo, in vigore dal 20 marzo 2020 al 3 aprile 2020
- Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo, in vigore dal 21 marzo 2020 al 25 marzo 2020
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo, in vigore dal 22 marzo 2020 sino a ulteriori disposizioni
- Ordinanza del Ministero della Salute del 28 marzo, in vigore dal 28 marzo 2020 sino a nuovo dpcm.
L'Ordinanza Regionale n. 33 ha disposto, tra le altre, le seguenti misure:
- sono consentiti gli spostamenti tramite bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche in via generale e cioè comprovate esigenze lavorative di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità oltrechè per gli accessi agli esercizi aperti in base al DPCM 8 marzo 2020;
- nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l’attività motoria o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora;
- l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nella giornata della domenica, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM dell’11.3.2020; si riconferma, a fini di chiarezza, l’apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole.
L'Ordinanza ministeriale del 20 marzo ha disposto,tra le altre, le seguenti misure:
- è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
L'Ordinanza ministeriale del 22 marzo ha disposto, tra le altre, le seguenti misure:
- il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per compovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovveo per motivi di salute;
- si sottolinea, pertanto, che NON È PIÙ CONSENTITO il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (salvo che per comprovate esigenze lavorative, di urgenza o di salute).
L'Ordinanza ministeriale del 28 marzo ha disposto, tra le altre, le seguenti misure:
- chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione recante: i motivi del viaggio; l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario ed il mezzo privato o proprio che verra' utilizzato per raggiungere la stessa; recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni;
- le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui
al punto precedente, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora; - le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo proprio
o privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora.